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AGEVOLAZIONI DI LEGGE E FISCALI LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL’ INVALIDITÀ CIVILE
Quando è opportuno farla? E’ opportuno avviarla subito dopo il ricovero e va presentata alla commissione di prima istanza della AUSL di appartenenza. L’ assistente sociale del comune di residenza (o AUSL o il patronato o il Centro H/Informahandicap) provvede a dare tutte le informazioni necessarie e l’elenco dei documenti da presentare.
Quali documenti occorrono? Non tutte le regioni italiane seguono la stessa prassi; in via generale si dovrebbero presentare:
-Domanda di invalidità da compilare su un prestampato fornito dal comune o dall’AUSL. -Certificato attestante la condizione del paziente redatto dal medico di reparto che segue il vostro congiunto. -Domanda di riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 104 (prevede benefici ed agevolazioni). -Domanda di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 della legge 104.
Per ogni chiarimento in merito rivolgetevi al medico che segue il vostro congiunto. Nella domanda di invalidità è opportuno inserire la dicitura: Domiciliato temporaneamente presso l’Ospedale ..................... Tale dicitura consente alla commissione di prima istanza di delegare un medico dell’USL del territorio dove ha sede l’ospedale alla visita presso il reparto. Se nel frattempo, il paziente viene dimesso dall’ospedale, biso- gna comunicare all’AUSL di appartenenza il nuovo domicilio.
Nota: I benefici della legge 104 vanno richiesti con la stessa modalità anche da parte degli invalidi del lavoro, mentre il riconoscimento dello stato di Invalidità per cause di lavoro e i relativi benefici vanno richiesti all’INAIL.
Sintesi delle prestazioni relative alla percentuale di invalidità civile (Aggiornato al 31 dicembre 2007 - SSN : Servizio Sanitario Nazionale) 33 - 45% Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89. 46 - 66% Lavoro: iscrizione alle liste speciali di collocamento. Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89.
67 - 73% Sanità: non pagano i medicinali (esclusi quelli in classe C) né le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Lavoro: iscrizione alle liste speciali di collocamento. Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89.
74 –99 % Assistenza: concessione dell’assegno mensile di assistenza, se iscritti alle liste speciali di collocamento e reddito inferiore a 3.755,83 euro e se di età inferiore ai 65 anni e superiore ai 18. Sanità: non pagano i medicinali (esclusi quelli in classe C) né le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Lavoro: iscrizione alle liste speciali di collocamento. Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89.
100% Assistenza: concessione della pensione di invalidità se titolari di reddito inferiore a 12.796,09 euro e se di età inferiore ai 65 anni e superiore ai 18. Sanità: non pagano i medicinali (esclusi quelli in classe C) né le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Lavoro: iscrizione alle liste speciali di collocamento. Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89. 100% + Si intendono quegli invalidi totali non in grado di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Assistenza: concessione della pensione di invalidità se titolari di reddito inferiore a 12.796,09 euro e se di età inferiore ai 65 anni esuperiore ai 18. Concessione dell’indennità di accompagnamento. Sanità: non pagano i medicinali (esclusi quelli in classe C) né le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Lavoro: iscrizione alle liste speciali di collocamento. Ausili: fornitura a carico del SSN connessa alla diagnosi. Barriere architettoniche: agevolazioni Legge 13/89. L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI INVALIDI CIVILI Viene concessa: ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili (100%) per menomazioni fisiche o psichiche che si trovano nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto costante di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un’assistenza continua. L’indennità di accompagnamento è indipendente dall’età del beneficiario e dal suo eventuale reddito. Può essere concessa anche agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L’indennità di accompagnamento può essere erogata a: -cittadini italiani residenti in Italia; -cittadini stranieri o loro familiari con permesso di soggiorno superiore ad un anno.
È bene precisare che: -l’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa; -l’indennità di accompagnamento è compatibile con il possesso di una patente di guida speciale.
L’indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili è, invece, incompatibile con: -l’indennità di frequenza (invalidi minorenni); -le indennità erogate per cause di servizio, lavoro, guerra; -è inoltre incompatibile con il ricovero in istituto o reparto di lungodegenza totalmente a carico di un ente pubblico.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP Stato di handicap: viene riconosciuto a “colui che è in una situazione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo nor- male per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e a fattori socio culturali”. Stato di handicap in situazione di gravità: viene riconosciuto quando “ la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Entrambi i certificati non devono essere confusi con le normali certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciati, dietro richiesta, anche agli invalidi sul lavoro, agli invalidi di guerra o alle vittime civili di guerra. Vengono rilasciati da un’apposita commissione dell’Azienda USL. PERCHE’ RICHIEDERLI? Il Certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali (ad esempio: detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione del pagamento del bollo auto se l’handicap è di natura motoria e se si è in possesso di patente speciale ecc..). Il Certificato di handicap grave, invece, è uno dei requisiti necessari per ottenere i permessi lavorativi (3 giorni al mese per un familiare) previsti dalla stessa legge quadro sull’handicap (Legge 104), i contributi previsti dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n.29/97 (acquisto e adattamento di autoveicoli e acquisto di ausili e attrezzature per favorire la permanenza all’interno della propria abitazione), esenzione del bollo auto per le persone trasportate, acquisto auto con IVA agevolata ecc. POSSIBILITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL’HANDICAP Chi è già stato riconosciuto persona con handicap, potrà presentare un’autocertificazione attestante le condizioni personali (l'handicap appunto) richieste per ottenere benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie e altri servizi pubblici. L'autocertificazione può essere molto utile nel caso in cui non si disponga dell'originale del verbale di accertamento dell'handicap o non si voglia richiederne l'autenticazione della copia.
FORNITURA DEGLI AUSILI L’iter per la fornitura di ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale è riportato a pag. 128. Gli ausili che non rientrano all’interno del Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi (DM n. 332/99, Ministero della Salute) non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso è possibile accedere ai contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 29/97, usufruire della detrazione del 19% IRPEF, ed in alcuni casi (descritti di seguito) all'applicazione dell'IVA agevolata al 4%.
IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo3 della legge n.104 del 1992 (escluse le persone con disabilità psichica o intellettiva, come previsto dalla legge n. 30/97). Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: -facilitare la comunicazione interpersonale, -facilitare l’elaborazione scritta e grafica, -facilitare il controllo dell’ambiente, -facilitare l’accesso all’informazione e alla cultura, -assistere la riabilitazione.
LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Per usufruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: -specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; - certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
IVA AGEVOLATA PER PROTESI E AUSILI NON INFORMATICI
Possono godere dell’aliquota agevolata (4%) i seguenti prodotti: -apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), -oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), -oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre, -apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità, -poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, -i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, -protesi ed ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
Per ottenere queste agevolazioni occorre la prescrizione di un medico specialista dell’Azienda USL nella quale venga specificata anche la menomazione permanente del compratore. Si precisa che l’aliquota agevolata del 4% è applicabile ai soli ausili e protesi che vengono utilizzati da soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti (situazioni non temporanee).
PROTESI E AUSILI: DETRAIBILITÀ È prevista la possibilità di detrarre, tramite denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alcune protesi e ausili. Tra gli ausili detraibili rientrano: -le carrozzine per disabili, -apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, -l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, -ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale). La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19%. Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione: -prescrizione del medico curante; -fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico (per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori a 2840,51 euro). Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: -i certificati di handicap, rilasciati dalla Commissione ASL; -i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche. I soggetti già riconosciuti portatori di handicap possono attestare l’esistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge 13/1989: Contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata. Sono contributi diretti erogati dalla Regione attraverso il Comune di residenza (al quale va presentata la domanda PRIMA DI AVVIARE I LAVORI), finalizzati a lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell'edilizia residenziale. Alcuni esempi di possibili interventi strutturali su cui poter richiedere il contributo: -allargamento / apertura / modifica porte e ingressi -installazione ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici -installazione rampa di ingresso -adeguamento strutturali spazi interni all'abitazione (bagno, sostituzione vasca, cucina, ecc)
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino ad euro 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da euro 2.582,28 ad euro 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi da euro 12.911,42 ad euro 51.645,68. Assieme al modulo da compilare, che può essere ritirato presso il proprio Comune di residenza, è necessario allegare la seguente documentazione: -certificato medico attestante l'invalidità -descrizione delle opere e del preventivo di spesa -dichiarazione che i lavori devono ancora essere avviati -dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
DETRAIBILITÀ DELLE SPESE Attraverso la Legge Finanziaria dello Stato, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 è stata confermata a favore dei disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36%, prorogata per tutto il 2010, per ristrutturazione, relativamente alla quota di spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Sono ammesse ai benefici del 36%, pertanto, non solo le spese sostenute per l’eliminazione della barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adattati a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). La detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% (prevista dal punto c dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile). La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche). La detrazione del 36% inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici ed informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Nell’ipotesi, infine, della realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, si deve ritenere che tale intervento rientri tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36%. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.
LA DETRAZIONE ICI L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita da una norma di carattere nazionale ma viene regolamentata ogni anno da una delibera comunale; ogni Comune ha la facoltà di prevedere specifiche detrazioni (non esenzioni) dell’ICI in presenza di persone anziane o con handicap. Non sempre i Comuni si avvalgono di tale facoltà, oppure la applicano in modi differenti. Per sapere se sono previste detrazioni è quindi necessario riferirsi al Comune di residenza.
ESENZIONE TOSAP La normativa istitutiva della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province e le successive circolari applicative hanno previsto l’esenzione dal pagamento di tale tassa per gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, compresi negli “accessi” qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili ecc) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO
Sono ammessi alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1 -non vedenti e sordomuti, 2 -i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, 3 -i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 4 -i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni fiscali per il settore auto possono essere ottenute anche se il veicolo non subisce adattamenti, tranne che per il quarto caso. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’inte- resse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia dei 2.840,51 euro. Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del termine dei 2.840,51 euro, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogate ai ciechi civili, ai sordomuti E agli invalidi civili.. PER QUALI VEICOLI Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite a seconda dei casi, oltre agli autoveicoli (aventi cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina, o fino a 2800 cc, se con motore diesel, sia nuove che usate) anche ai seguenti veicoli: motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%)
LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, con i limiti di cilindrata sopra citati, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo pari a 18.076,00 euro. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato al PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.076,00 euro, al netto dell’’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.076,00 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc); spese che a loro volta possono fruire della detrazione del 19%. Intestazione del documento comprovante la spesa Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.
LE AGEVOLAZIONI IVA E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 20%, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati. L'IVA agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile, dal familiare o da altra persona a cui egli sia fiscalmente a carico. Restano esclusi quindi i veicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, associazioni, enti pubblici o privati.
L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO L’esenzione dal pagamento del bollo riguarda autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. E' riconosciuta ai possessori di patente speciale, mentre in Emilia Romagna è stata estesa la possibilità di ottenere tale agevolazioni a “tutte le persone nella situazione di handicap grave”, anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità. L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’ufficio tributi dell’ente regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente provincia. Tuttavia, nelle regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio delle entrate o, dove questo non è ancora istituito, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, oppure ancora all'Ufficio Assistenza Bollo delle sedi ACI provinciali.
L’ESENZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’ Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Per tale agevolazione, valgono le stesse condizioni e la stessa normativa prevista per l'agevolazione IVA. Sono ammessi a tale beneficio: disabili con ridotte o impedite capacità motorie; disabili con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili psichici o mentali titolari dell'indennità di accompagnamento. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territoriale.
LE SPESE SANITARIE, MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA: DETRAIBILITA’
La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie. Le prime possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo. Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dell’imposta lorda, per la parte di spesa che eccede i 130 euro. Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale che svolge professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tale fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall’istituto di ricovero. Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell’interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico. Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano: ¦ prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; acquisto di medicinali; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La detrazione spettante su tali spese (19%) è relativa solo alla parte che eccede i 130 euro complessivi LA DOCUMENTAZIONE Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie. DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP
Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap, la cui entità viene aggiornata ogni anno dalla Legge Finanziaria (per sapere l’ammontare dell’anno in corso vedere al sito www.handylex.org). Tale detrazione spetta per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992) a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, in sostituzione a quella (di importo minore) che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell’handicap.
PERMESSI LAVORATIVI Ecco, di seguito e schematicamente, le agevolazioni lavorative previste dalla Legge quadro sull'handicap (legge 104/92) a favore sia dei genitori o parenti della persona disabile che del disabile stesso:
CONGEDI NON RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI I congedi per gravi motivi familiari non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il Decreto 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone elencate sopra; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psi chiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito). La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta e va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.
CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI La Legge n.388/2000 (articolo 80, comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge n.53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito (con la Legge Finanziaria per l’anno 2004 è stata cancellata la norma che prevedeva che il disabile fosse stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno cinque anni). La Legge 388 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto in situazione di "handicap grave" (Sentenza Corte Costituzionale dell’8 Giugno 2005 n. 233), in questo secondo caso però deve essere comprovata la totale inabilità dei genitori, non è sufficiente infatti che siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992. Di recente, la Corte Costituzionale ha introdotto un'importante novità legislativa attraverso la sentenza n. 158/2007, e cioè la possibilità anche per i coniugi di persone disabili con certificazione di handicap grave di accedere a tale beneficio normativo.
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